Statuto

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
1.1  È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l’associazione di promozione sociale (APS) denominata “I(R)RUENTES” APS (di seguito l’Associazione).
1.2  L’Associazione ha sede presso il Presidente. L’Associazione ha sede legale in Piazza Brignole, 3 16122 Genova. Il trasferimento delle sede legale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – SCOPO
2.1  L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di promozione e diffusione della letteratura, dell’arte e della cultura.
2.2  L’Associazione pur non avendo scopo di lucro potrà ricevere contributi in denaro, sovvenzioni ed emolumenti a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura da Enti locali, nazionali ed internazionali (ad esempio: Comune, Provincia, Regioni, privati, imprese, fondazioni, ecc.) per raggiungere i propri fini associativi, offrendo la propria assistenza e consulenza in qualsiasi campo e competenza.

Art. 3 – OGGETTO
3.1  L’Associazione ha per oggetto:

  1. l’organizzazione di un premio denominato “Premio Letterario I(R)Ruentes”, rivolto alle opere letterarie inedite scritte da studenti entro i 25 anni di età;
  2. l’organizzazione di altri premi, sempre rivolti a opere e/o attività aventi valore socio-culturale e artistico, così come stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
  3. l’organizzazione di eventi, incontri, mostre, progetti e dibattiti volti a favorire la conoscenza, la lettura e l’approfondimento di opere di letteratura e di arte contemporanea;
  4. la promozione e lo svolgimento di attività socio-culturali e artistiche per favorire la formazione umanistica degli studenti.

3.2  L’Associazione potrà inoltre aderire ad altre associazioni o enti di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con istituzioni pubbliche e private, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
3.3  L’Associazione nasce ed opera senza discriminazione di nazionalità, di razza, orientamento sessuale, politico e religioso.

Art. 4 – AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
4.1  Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono condividere le finalità indicate nell’art. 2 e collaborare al loro perseguimento.
4.2  Possono far parte dell’Associazione anche persone minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni di età, previo consenso scritto di uno dei due genitori.
4.3  La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che deciderà l’accoglimento o il rigetto della stessa.
4.4  Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea dei soci.
4.5  Non possono essere ammessi soci temporanei.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
5.1  I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione.
5.2  I soci sono tenuti a conoscere e a osservare il presente Statuto, nonché i regolamenti e le decisioni assunte dagli organi dell’Associazione.
5.3  I soci, ad esclusione dei minorenni, hanno diritto di voto alle assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali.
5.4  I soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.

Art. 6 – CATEGORIE DI ASSOCIATI
6.1  I soci si possono distinguere nelle seguenti categorie:

FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione
ORDINARI: tutti coloro che si riconoscono negli obiettivi e spirito dell’Associazione e che  vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, previa apposita domanda firmata;
JUNIOR: tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, in ragione della loro minore età, e che risultino essere studenti regolarmente iscritti a istituti scolastici. I soci  junior possono partecipare e intervenire alle assemblee, ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali. L’Assemblea stabilirà una quota associativa simbolica per i soci junior;
ONORARI: tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, in quanto si siano distinti per particolari meriti riguardanti gli scopi perseguiti dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo provvederà a informare il membro onorario della carica conferita, che verrà automaticamente acquisita salvo espressa rinuncia. I membri onorari non sono tenuti a versare la quota associativa, possono partecipare alle attività dell’Associazione, ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali. Sono inoltre soci onorari di diritto tutti i vincitori dei premi assegnati dall’Associazione.

Art. 7 – SOSTENITORI
7.1  Possono altresì contribuire al perseguimento delle finalità dell’Associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli ideali, danno un contributo economico all’Associazione stessa. I sostenitori non sono soci, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, ma hanno il diritto di essere informati sulle iniziative che vengano intraprese dall’Associazione, anche attraverso un sito web.

Art. 8 – QUOTA ASSOCIATIVA
8.1  I soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale e ogni altro contributo eventualmente richiesto entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno.
8.2  La quota associativa deve essere versata entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.
8.3  Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALITÁ DI ASSOCIATO
9.1 Il socio può essere escluso dall’Associazione per delibera del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

  1. mancato versamento della quota associativa;
  2. condotta tale da gettare discredito sull’Associazione e i soci;
  3. ripetute violazioni delle norme del presente Statuto e di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli obiettivi associativi;
  4. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione.

9.2  Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono contestati, consentendo facoltà di replica. Qualora il socio non contestasse il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo, esso diverrà effettivo dopo relativa delibera della successiva Assemblea ordinaria o straordinaria convocate secondo le norme del presente Statuto.
9.3  All’atto del recesso o esclusione, il socio perde qualsiasi diritto, qualifica o carica associativa e non gli verrà restituita la quota associativa.

Art. 10 – ESERCIZIO SOCIALE
10.1  L’esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 11 ENTRATE – PATRIMONIO SOCIALE
11.1  Le entrate dell’Associazione sono costituiti da:

  1. quote associative e altri contributi versati dagli associati;
  2. contributi, erogazioni e sovvenzioni, a qualsiasi titolo, di privati, dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
  3. eventuali donazioni e lasciti da parte di soci o di privati o di enti pubblici;
  4. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  5. eventuale ricavato dall’organizzazione di manifestazioni ed eventi;
  6. entrate derivanti da raccolte di fondi occasionali
  7. rimborsi derivanti da convenzioni;
  8. ogni altro provento derivante dalle attività dell’Associazione.

11.2  Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. risorse economiche raccolte come all’art. 11.1
  2. beni immobili e mobili;
  3. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
  4. erogazioni, donazioni e lasciti;
  5. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

11.3  L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.
11.4  L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute opportune, e finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo, sempre e comunque senza scopo di lucro.
11.5  È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
12.1  Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Revisore dei Conti, ove nominato.

12.2  Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite: esse attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese preventivamente concordate ed effettivamente sostenute e documentate per conto e nell’interesse dell’Associazione.

Art. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
13.1  L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio dispone di un solo voto.
13.2  L’Assemblea ordinaria indirizza l’attività dell’Associazione ed in particolare:

  1. approva il bilancio consuntivo;
  2. nomina i membri del Consiglio Direttivo
  3. nomina di eventuale revisore o revisori dei conti
  4. delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo
  5. delibera su eventuali emolumenti da corrispondere al Consiglio Direttivo
  6. ricorsi di socio riguardo la loro espulsione:

13.3  L’Assemblea straordinaria delibera su:

  1. modifiche del presente Statuto, eccetto il presente articolo, che devono essere approvate da tre/quarti dei soci;
  2. scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
  3. trasformazione dell’Associazione in società di capitali;
  4. scioglimento dell’Associazione, devoluzione del patrimonio sociale, la relativa messa in liquidazione e la nomina del liquidatore;
  5. ricorsi di soci riguardo la loro espulsione.

Art. 14 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
14.1  L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Le Assemblee sono convocate dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o della metà dei soci.
14.2  L’avviso di convocazione deve contenere il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere successiva alla prima di almeno un giorno. L’avviso deve altresì contenere l’indicazione della sede di svolgimento della seduta e l’elenco degli argomenti da trattare (Ordine del Giorno).
14.3  L’ Assemblea ordinaria e straordinarie sono presiedute dal Presidente in carica e, in caso di sua assenza e impedimento, da persona da lui designata tra i componenti del Consiglio Direttivo.
14.4  Possono intervenire in Assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con la quota associativa. Ciascun associato dispone di un voto e può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe dovranno essere esibite per iscritto con firma autografa del delegante.
14.5  Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle relative alla loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.
14.6  In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci e dei membri del Consiglio Direttivo.
14.7  In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presente, previa presenza obbligatoria di almeno due membri del Consiglio Direttivo.
14.8  La partecipazione dei soci all’Assemblea potrà avvenire anche per via telematica o per conference call
14.9  Le decisioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’ Associazione che deve essere approvata dal almeno 3/4 dei soci.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
15.1  Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile .
15.2  Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque (5) membri, di cui almeno tre (3) soci fondatori) e due (2) eletti tra i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà al ballottaggio.
15.3  Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario perla realizzazione del programma delle attività sociali che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea. Nello specifico:

  1. organizza e dirige le attività associative;
  2. elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
  3. elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente e lo revoca;
  4. nomina il Segretario;
  5. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  6. cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea;
  7. predispone e sottopone all’Assemblea il programma annuale delle attività;
  8. presenta all’Assemblea per l’approvazione, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso;
  9. conferisce procure generali e speciali;
  10. riceve, accetta o respinge le domande di ammissione dei nuovi associati.

15.4  Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, anche per via telematica, su iniziativa del Presidente o di almeno di un terzo dei consiglieri con un preavviso di almeno 7 giorni;
15.5  Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, vale doppio.
15.6  Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in età anagrafica

Art. 16 – PRESIDENTE
16.1  Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e ha potere di firma. Presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
16.2  Il Presidente è autorizzato a riscuotere per conto dell’Associazione pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
16.3  Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
16.4  Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 17 – ORGANO DI CONTROLLO
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L’organo di controllo:
–   vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
–  esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
–  attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – REVISORE DEI CONTI
18.1  Il Revisore è nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 e qualora se ne ravvisi la necessità,  dall’Assemblea dei soci, anche tra soggetti non associati. Egli deve possedere idonea capacità professionale.
18.2  Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Se, nel corso del triennio, venisse a mancare per qualsiasi motivo, il suo sostituto verrà nominato alla prima Assemblea successiva.
18.3  Il Revisore controlla la correttezza contabile e la gestione finanziaria dell’Associazione, in osservanza delle norme di legge e del presente Statuto.
18.4  Il Revisore redige una relazione annuale da presentare all’Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio.
18.5  La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell’Associazione.

Art. 20  – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 –  BILANCIO
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 22 –  BILANCIO SOCIALE
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 – PERSONALE RETRIBUITO
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il  personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Art. 24 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONI
25.1  Il termine di durata dell’Associazione è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o scioglimento anticipato.

Art. 26 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
26.1  Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 13 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell’associazione, salva diversa  destinazione imposta dalla Legge verrà devoluto ad altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017. La destinazione verrà deliberata dall’Assemblea straordinaria.

Art. 27 – NORMA FINALE
27.1  Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.
27.2  Per quanto qui non espressamente previsto, si fa rinvio al codice civile e alle altre norme della legislazione italiana vigente.